Tra i tanti dubbi sulle spese e i risparmi che l’installazione di un impianto fotovoltaico comporta, c’è anche da capire quando pagare l’accisa sull’energia elettrica autoconsumata prodotta mediante impianto fotovoltaico. Per schiarirti le idee, T-Green ha raggruppato tutte le informazioni che devi sapere. Scoprile in questo articolo!
In questo articolo, ti parleremo di:
Negli ultimi anni abbiamo assistito a un notevole slancio delle fonti di energia rinnovabile in Europa, sostenuto anche da incentivi e agevolazioni, fiscali e non, mirati a promuovere la sostenibilità e ridurre l’impiego di combustibili inquinanti a favore dell’energia pulita.
Oltre ai vantaggi, però, esistono anche dei contributi da versare, tra cui figura l’accisa: una tassazione che grava sui carburanti, combustibili fossili (sia tradizionali, sia biocarburanti), ed energia elettrica. Nell’Unione Europea, le regole di applicazione sono comuni, cambiano le aliquote e i valori minimi prefissati.
Per un’azienda che installa pannelli fotovoltaici sul proprio tetto, comprendere a fondo le modalità di pagamento dell’accisa può essere un’impresa complicata, viste le numerose condizioni a cui è soggetta l’applicazione. Ma non temere!
In questo articolo, T-Green ti spiega quando si paga l’accisa sull’energia elettrica autoconsumata per filo e per segno, in modo da chiarire una volta per tutte chi sono i soggetti interessati e come si devono versare i contributi dovuti.
E per qualsiasi altra informazione, non esitare a contattarci!
Quando si pagano le accise sull’energia elettrica del fotovoltaico?
Partiamo da un dato di fatto. Stando al comma 1 art. 52 del testo unico accise (TUA), si legge che:
“L’energia elettrica è sottoposta ad accisa […] al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l’energia elettrica prodotta per uso proprio”
Da questo comma, pertanto, deduciamo che sono due le modalità di applicazione dell’accisa, valide anche per il 2022:
- in caso di fornitura ai consumatori finali, che si verifica quando l’energia viene erogata dal fornitore al cliente senza ulteriore commercializzazione
- in caso di autoconsumo, per esempio quando un’azienda dotata di impianti fotovoltaici autoproduce in modo parziale o completo energia elettrica per coprire il proprio fabbisogno
È importante specificare che, in entrambe le situazioni, l’imposta è dovuta esclusivamente per i consumi di energia, e non per la sua produzione.
Fin qui sembra tutto chiaro e scorrevole. Ora, però, dobbiamo fare un’ulteriore distinzione: il pagamento dell’accisa sull’energia elettrica da fotovoltaico, sia autoconsumata che non, è infatti soggetto a:
- esenzioni, ovvero deroghe rispetto alla generale applicazione della tassazione
- esclusioni, ovvero enunciati secondo cui il legislatore limita l’applicabilità del tributo, senza prevedere deroghe
Chiarita anche questa differenza, possiamo procedere a illustrare tutti i casi di esclusione e di esenzione per un’azienda che deve pagare l’accisa sull’energia elettrica autoconsumata.
Accisa sull’energia elettrica autoconsumata: tutte le esclusioni
Installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un’impresa significa risparmiare sui costi energetici, ridurre al minimo l’impatto della produzione sull’ambiente, e provvedere al proprio autosostentamento di energia elettrica.
Quest’ultima è esclusa dal pagamento dell’accisa nei casi in cui viene prodotta:
- attraverso pannelli azionati da fonti energetiche rinnovabili di potenza inferiore a 20 kW
- da gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico
- con piccoli generatori di potenza inferiore a 1 kW
- in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di emergenza di potenza inferiore a 200 kW
- per essere utilizzata nella riduzione chimica e nei processi elettrolitici, mineralogici metallurgici
- per la realizzazione di beni con un’incidenza di oltre il 50% sul costo finale (calcolato in media per unità)
Accisa sull’energia elettrica da fotovoltaico autoconsumata: tutte le esenzioni
Al contrario, l’energia elettrica è esente da accisa quando è sfruttata:
- per la produzione di elettricità e per il mantenimento della capacità di produrre elettricità
- attraverso impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW e consumata dalle aziende di autoproduzione in luoghi che non siano abitazioni
- per l’impianto e l’esercizio delle linee di trasporto urbano e interurbano, e delle linee ferroviarie durante il trasporto di merci e persone
- in opifici industriali che presentano un consumo medio mensile che supera i 1.200.000 kWh
Sia le esclusioni che le esenzioni rimangono invariate anche per l’anno 2022.
E per lo Scambio sul Posto, l’accisa è sempre dovuta?
Se hai deciso di aderire al meccanismo dello Scambio sul Posto per rivendere al gestore dei servizi energetici l’energia elettrica in surplus che non consumi, c’è una piccola precisazione a parte da fare.
Infatti, si considera autoproduttore esclusivamente colui che produce e consuma energia per uso proprio. Per questo, l’elettricità prodotta in eccesso e ceduta successivamente al GSE non rientra in questa definizione, proprio perché non è autoconsumata.
In caso di cessione ad altri consumatori finali, invece, l’autoproduttore viene considerato un fornitore, e di conseguenza gravano su di lui gli adempimenti fiscali e il pagamento dell’accisa sull’energia elettrica impianto fotovoltaico ceduta a terzi, sempre in relazione all’utilizzo che ne faranno i destinatari.
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